Cassation court declares tax dispute process extinguished due to failure to request hearing by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, Nichelcrom Acciai Inox S.p.a., argued for a simplified tax definition, while the tax authority did not oppose the procedural timeline. The court ruled that without a formal request for a hearing, the statutory time limit expired, terminating the proceedings and leaving costs with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if neither party requests a hearing within the prescribed deadline, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 11632/2017 R.G. proposto da Nichelcrom Acciai Inox S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Bascetta Vanda, rappresentata e difesa dall' Avv. Tardiola Alessandro con domicilio eletto in Roma (RM), P.zza SS. Apostoli, n. 66, presso lo studio dell'Avv. Leo Maurizio contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5672/49/2016, l5 10n55' ),(i) pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. TMBIR3G00061/2013 ,ty Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391. cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 15 G11.1. 2022 DEPOSiTATO