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Decreto — n. 19788/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 19788/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing by December 31, 2020. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018 to extend the process. Consequently, the court ruled that the procedural time limit had expired, resulting in the automatic termination of the case.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: If parties fail to request a settlement hearing within the statutory deadline, the tax proceeding is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax proceeding extinction settlement hearing request Legislative Decree 119/2018 procedural time limit tax dispute termination Corte di Cassazione automatic dismissal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of Legislative Decree 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of the Code of Civil Procedure
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17061/2018 R.G. proposto da Valente Edoardo, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Escalar, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Valle D'Aosta n. 36/2/2017, 1,0 pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T4A010300319/2016 e T4A010300322/2016.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE