Cassation court dismisses tax agency appeal regarding late inheritance tax deductions and evidentiary burden.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision allowing late inheritance tax deductions. The agency argued that the declaration was invalid due to the ten-year statute of limitations and lack of formal objection, while taxpayers claimed the declaration remained effective without explicit denial. The court upheld the lower court's ruling, emphasizing that the burden of proof for debt validity rests on the taxpayer and that the absence of a formal objection does not automatically validate late submissions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 d.lgs. 546/1992; Artt. 23, 32 d.lgs. 346/1990: The tax authority's failure to formally object to debt items in an inheritance declaration does not validate late submissions, and the burden of proving the validity of such debts rests entirely on the taxpayer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14894/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che ope legis la rappresenta e difende. - ricorrente - contro Randazzo Gaetano e Galante Francesca, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Sannmartino, con domicilio eletto in Roma, via dell'Elettronica, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Piero Siviglia. - controricorrente - avverso la sentenza n. 5047/141718 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 15/11(2018.
Udita la relazione svolta nella udienza del 22 maggio 2022 dal Presidente Oronzo De Masi. RITENUTO CHE L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della suindicata sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in controversia riguardante l'impugnazione di avvisi di liquidazione per l'imposta di successione, liquidata in base a due dichiarazioni integrative e di quella originariamente presentata, ancorché oltre i dieci anni dalla apertura della successione, che si era conclusa, in prime cure, con le sentenze n. 5187/2014 e n. 4468/2015, la prima delle quali favorevole a Gaetano Randazzo e Francesca Galante.
La CTR ha respinto tanto l'appello erariale, quanto l'appello proposto in via incidentale dai contribuenti, e confermato la decisione recante il riconoscimento delle passività esposte nella dichiarazione di successione, con compensazione delle spese giudiziali. Osserva, tra l'altro, il giudice di appello che non può essere negata al contribuente "la possibilità di portare in detrazione le passività in seno alla dichiarazione di successione, seppur tardiva" e che, "in assenza di un provvedimento di diniego delle passività, la dichiarazione integrativa deve considerarsi pienamente efficace, e pertanto, nella liquidazione delle imposte di successione, dovrà tenersi conto anche delle passività emergenti da tale dichiarazione e non contestate dall'Ufficio".
Le contribuenti resistono con controricorso CONSIDERATO CHE Con unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 23 e 32 del d.lgs. n. 346 del 1990, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente ritenuto che la mancata contestazione delle passività, da parte dell'Ufficio, mediante un espresso diniego, consentisse ai contribuenti di ridurre l'imponibile fiscale dell'ammontare delle passività ereditarie esposte nella dichiarazione integrativa, nonostante la dichiarazione di successione fosse stata presentata oltre dieci anni dall'apertura della successione, apertasi il 2/10/1996.
Deduce, altresì, l'Agenzia delle Entrate che la dichiarazione integrativa dei contribuenti, contenente le sole passività ereditarie, è stata presentata successivamente alla notifica dei due avvisi di liquidazione oggetto di causa e che la sentenza impugnata risulta di priva di indicazioni circa l'idoneità dei documenti prodotti in giudizio a dimostrare le passività ereditarie. Il motivo è infondato. In materia di imposta di successione, si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. n. 13595/2018, n. 26080/2016, n. 2229/2015, n. 4755/2008, n. 1824/2008) secondo il quale "gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell'obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione,, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente".E' stato, inoltre, precisato da questa Corte che "alla correzione non osta né l'intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, che non ha natura decadenziale, né l'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, c:he concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l'eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell'onere della prova in giudizio".
La sentenza impugnata, dunque, appare incensurabile laddove si afferma che la dichiarazione di successione è sempre ernendabile e che le passività esposte nella dichiarazione integrativa erano deducibili, salvo l'onere del contribuente di dimostrare la correttezza della modifica proposta ed il corrispondente potere-dovere del giudice tributario di statuire in ordine alla esclusione, o meno, dall'attivo ereditario dei debiti della defunta Rosaria Brazzò. Giova, a questo punto, evidenziare che la CTR ha ritenuto che "in assenza di un provvedimento di diniego delle passività" emergenti dalla dichiarazione integrativa, queste fossero da considerare come "non contestate dall'Ufficio".
I contribuenti, del resto, assumono (v. controricorso pag.
16) che le certificazioni degli istituti bancari attestanti l'ammontare del debito a carico della de cuius sono state ottenute soltanto nel corso del 2013 (gli avvisi di liquidazione sono stati notificati il 23/11/2012 ed il 29/11/2012, sulla base delle due dichiarazioni n. 963 e n. 4570 del 2010). Il profilo censorio afferente l'onere della prova non coglie nel segno in quanto la ricorrente si limita a dedurre che "il Collegio regionale (non) ha manifestato alcun apprezzamento" al riguardo ed a richiamare il disposto dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 346 del 1990 ma che la "idoneità dei documenti prodotti in giudizio, rispetto al modello legale" fosse stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate non risulta dal ricorso per cassazione e neppure dalla sentenza impugnata.
La Corte ha avuto modo di chiarire che "la deducibilità dei debiti della massa ereditaria è subordinata alle condizioni e alle dimostrazioni, integranti sistema di prova legale, prescritte dagli artt. 21 e ss. del d.lgs. n. 346 del 1990, senza potersi dare rilievo a mezzi diversi da quelli previsti dalla legge, sicché, ove si tratti di debiti verso istituti di credito, la produzione del certificato di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. cit., è necessaria anche quando vi sia riscontro in altri documenti, pur costituenti prova legale e, al tempo stesso, è sufficiente, anche in mancanza di ulteriori risultanze". (Cass. n. 15449/2019).
Nella specie, la CTR ha confermato la decisione di primo grado (sentenza della CTP di Palermo n. 5187/2014), con riferimento ai debiti della massa verso istituti di credito, facendo applicazione dei principi innanzi esposti. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in C 4.500,00 per compensi, C 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli altri accessori di legge. Così deciso in Ro