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Ordinanza — n. 19740/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses maritime demesne fee dispute after concessionary pays 30% settlement under emergency law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19740/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished after the concessionary paid the required settlement amount. The concessionary had challenged the demesne fee calculation, while the authorities argued for higher commercial valuation rates. The court ruled that the payment of the 30% lump sum under the emergency decree legally terminated the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020; Art. 3, comma 1, lett. b), n. 2.1), d.l. n. 400/1993: The payment of the specified settlement amount extinguishes pending litigation regarding maritime demesne fees, preventing further judicial proceedings.

Parole chiave

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maritime demesne fees emergency settlement decree litigation extinction concessionary payment Cassation dismissal servizi alberghieri e di ristorazione tassa di soggiorno diritto di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020
Considerato che: 1.In via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia del Demanio, su segnalazione dell'ufficio competente, ha dato conto dell'accesso della controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 100, comma 7, del d.l.
Art. 3, comma 1, lett. b), n. 2.1), d.l. n. 400/1993
Art. 6, c. 13, ult. prop., cit.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura 'eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23628/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende, -ricorrente- MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro TZENNARO FIORELLA, COMUNE DI ROSOLINA -intimate AlcAlcid su I _ —contro nrcb rs o incidentale o-p-o-StO da ;

ZENNARO FIORELLA, elettivamente domiciliato in ROMA V LE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato BRASCHI FRANCESCO LUIGI (BRSFNC41H21D704K) rappresentato e difeso dall'avvocato MIGLIORINI VALERIO (MGLVLR78H14E897P) -ricorrente incidentale- contro AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, COMUNE DI ROSOLINA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1009/2020 depositata il 30/03/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. Rilevato che: 1.Zennaro Fiorella, concessionaria di una pertinenza demaniale marittima, consistente in albergo/pensione, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, l'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Comune di Rosolino, contestando la quantificazione del canone demaniale dovuto per l'anno 2014.

2. La sentenza di primo grado è stata appellata. 3.La Corte di appello di Venezia ha qualificato l'immobile come pertinenza demaniale destinata ad attività commerciale, terziario- direzionale, facendo applicazione, per il calcolo del canone, dei valori Orni relativi agli immobili a destinazione produttiva e non a quelli a destinazione commerciale.4.Avverso la sentenza di secondo grado l'Agenzia del Demanio ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno proposto ricorso per cassazione.

5. La concessionaria ha resistito con contro-ricorso, proponendo ricorso incidentale. Considerato che: 1.In via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia del Demanio, su segnalazione dell'ufficio competente, ha dato conto dell'accesso della controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 100, comma 7, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in I. 13 ottobre 2020, n. 126, oltrechè della regolarità della istanza di definizione e del versamento degli importi dovuti per la definizione, così concludendo per la dichiarazione della cessazione del contendere.

2. L'art. 100, comma 7, del d.l. n. 104 del 2020, convertito in I. n. 126, ha previsto che, al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico- ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2.1), del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla I. 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;

b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo. Nel caso di specie, come da allegazione dell'Agenzia del Demanio, c:onfermata dalla documentazione in atti, la concessionaria risulta aver presentato rituale domanda e pagato le somme dovute, per il cui il giudizio deve essere dichiarato estinto.

3. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult:. prop., cit.). Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura 'eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente, tra