Tax appeal dismissed as process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The appellant, Italcarni s.r.l., had filed a simplified settlement request but failed to trigger the statutory extension mechanism within the prescribed period. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired automatically, leaving the case closed without a merits decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: The process extinguishes by time lapse if parties do not request a hearing within the statutory period, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 8655/2018 R.G. proposto da Italcarni s.r.l. (in persona legale rappresentante: Bova Piero), rappresentata e difesa dagli Avv. Felice Sibilla e Cesare Coletta, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, n. 94, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Garavelli; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona' del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6327/17/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TKF031102088.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamenl:e alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma »202 Il Presidente DEPOSITATO IN CAPM1LERIA oggi, 2 O GIU 202