Tax appeal dismissed as extinguished by statutory deadline; taxpayer filed simplified settlement, no objection filed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer filed a simplified settlement agreement and no party requested a hearing within the statutory deadline. The Agency of Revenue confirmed the taxpayer's submission of the required documentation and the absence of any objection to the settlement. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically under the specific provisions governing simplified tax definitions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing if the taxpayer files a simplified settlement and no objection is lodged.
Parole chiave
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 2175/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Mazzuca GiancRrlo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Falcone e Giuseppe Falcone, con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 287, presso lo studio dell'Avv. Antonio brio; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1981/4/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TD3010502448/2012.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOWATO IN CANi.: LER% oggi,15 0011022.