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Ordinanza — n. 19732/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed agency's appeal on double time limits for tax assessment due to pending criminal report.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19732/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax court decision that rejected the agency's tax assessments. The agency argued the regional court erred in applying double time limits for assessment because a criminal report was filed late, despite the report being inadmissible. The court held that the mere existence of a criminal report triggers the double time limit regardless of its admissibility or timing, and the regional court improperly conducted a factual analysis of the criminal case instead of applying the rule abstractly.

Regesto Legislator

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Art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 57 d.P.R. n. 633 del 1973: In tax assessment proceedings, the doubling of time limits applies solely based on the abstract existence of a criminal report obligation, irrespective of the report's admissibility or the outcome of the criminal proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment time limits double time limit rule criminal report obligation tax fraud investigation procedural deadlines fiscal liability administrative appeal sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art.
Art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
600 del 1973 e dell'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
633 del 1972, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR escluso il raddoppio dei termini per l'accertamento tributario ai sensi degli artt.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
633 del 1972, in relazione all'art. 360 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 7477 del 2017
Cass. n. 21153 del 2010
Cass. n. 21153 del 2010).
Cass. n. 9322 del 2017
Cass. n. 11620 del 2018
Cass. n. 26037 del 2016
11620 del 2018; Cass. n. 26037 del 2016).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 780 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro Palmieri Filiberto, nato a Cassino (FR) il :24 aprile 1973, Marandola Romina, nata a Cassino (FR), il 22 aprile 1976, rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Filippucci, elettivamente domiciliati in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 5, presso lo studio del predetto legale -controricorrente- 7o 510 e 5 e, t_ /7 FAii, O I AtTi Y/11-;- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6019/40/14, depositata il 9 ottobre 2014; sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022.

Fatti di causa Con avvisi di accertamento, venivano rispettivamente recuperati, per periodo di imposta 2006, maggiori importi Iva, Irap e Ires dovuti dalla società contribuente in relazione ad utili extracontabili e più cospicue somme Irpef dovute dai soci, in favore dei quali si presumeva la distribuzione dei predetti utili, avuto riguardo alla ristretta base societaria dell'ente. I pvc sui quali si imperniavano gli avvisi rappresentavano l'epilogo di un'indagine della Guardia di Finanza, che imputava alla contribuente d'aver interposto fittiziamente uno schermo societario, la Pars Auto s.r.I., per realizzare vendite imputabili ad Autostop s.p.a.

L'interposta ometteva tutti i versamenti fiscali dovuti. Il suo fatturato veniva ricondotto alla Autostop, ascrivendo a quest'ultima maggiori ricavi non contabilizzati, in relazione ad operazioni solo in apparenza poste in essere dalla Pars Auto, ma in realtà riconducibili proprio alla contribuente. La CTP di Frosinone, riuniti i ricorsi scaturiti dalla separata impugnazione degli avvisi di accertamento, li rigettava. La CTR del Lazio accoglieva, invece, l'appello presentato dalla Autostop s.r.l. e dai soci Filippo Palmieri e Romina Marandola. Il giudice d'appello riteneva, in particolare, che l'Agenzia fosse decaduta dal potere di accertamento, ai sensi degli artt. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 e 43 d.P.R. n. 600 del 1973, posto che la denuncia penale veniva inoltrata in un momento successivo all'emissione dell'avviso e in relazione a situazioni non suscettibili di integrare fattispecie di reato.

L'Agenzia ha affidato il proprio ricorso per cassazione a due motivi. -So-cieta eì i soci resistono con controricorso. Il P.G. ha formulato conclusioni.Ragioni della decisione È stato dichiarato il fallimento della società, ma la circostanza viene dedotta solo nella presente sede. Ciò ne esclude la rilevanza, dovendosi dar seguito all'orientamento univoco di questa Corte secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest'ultimo opera il principio dell'impulso d'ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge" (Cass. n. 7477 del 2017;

Cass. n. 21153 del 2010). Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR escluso il raddoppio dei termini per l'accertamento tributario ai sensi degli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972. Il motivo è fondato e va accolto. Come chiarito da questa Corte: "In tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile "ratione temporis", rileva unicamente la sussistenza dell'obbligo di presentazione di denuncia penale, a prescindere dall'esito del relativo procedimento e nonostante l'eventuale prescrizione del reato, poiché ciò che interessa è solo l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato, atteso il regime di "doppio binario" tra giudizio penale e procedimento tributario" (Cass.n. 9322 del 2017).

Il giudice nomofilattico ha condivisibilmente rimarcat:o l'irrilevanza della presentazione della denuncia penale oltre i termini di decadenza, in particolare riconoscendo l'operatività del raddoppio in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza (Cass. n. 11620 del 2018; Cass. n. 26037 del 2016). Nella specie, la CTR, trascendendo il perimetro dei presupposti, suscettibili di essere apprezzati solo in astratto, si è peritata di svolgere un penetrante vaglio fattuale sulla rilevanza penalistica delle condotte, da ritenersi eccentrico rispetto alle previsioni di legge.

Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR trascurato circostanze ed elementi istruttori "molteplici e variegati, ben maggiori rispetto ai pochi elencati nella superficiale sentenza di appello". Il motivo rimane assorbito. In ultima analisi, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. La sentenza d'appello dev'essere cassata e la causa rimessa alla CTR del Lazio - Sez.

Staccata di Latina, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della presente fase di legittimità. Per questi motivi Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della presente fase di legittimità, alla CTR del Lazio - Sez. Staccata di Latina, in di