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Decreto — n. 19598/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.

Numero d'incarto Decreto — n. 19598/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file an extension request by December 31, 2020, despite the possibility under civil procedure law. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the advanced costs to the party who incurred them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The tax proceeding extinguishes automatically if parties do not request a hearing within the prescribed term, and the advanced costs remain the responsibility of the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal extinction statutory time limit hearing request failure costs allocation procedural termination contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13 d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 20566/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Crosina Luigi, rappresentato e difeso dagli Avv. Andrea Giovanardi e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio legale di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 12/01/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T2A01CZ022543.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO I