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Decreto — n. 19596/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit expiration in 2020.

Numero d'incarto Decreto — n. 19596/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file an application for simplified dispute resolution within the statutory period, causing the process to terminate automatically. Consequently, the court dismissed the appeal and ruled that any advanced litigation costs remain the responsibility of the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax dispute process extinguishes automatically if parties do not request a hearing within the prescribed term, with costs borne by the anticipator.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute extinction statutory time limit simplified procedure litigation costs allocation Corte di Cassazione d.l. 119/2018 processo estinto arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 9656/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Keci Ardian rappresentato e difeso dall' Avv. Falcone Fabio con domicilio eletto in Roma, via della Stazione di San Pietro, n. 29, presso lo studio dell'Avv. Riccardi Maurizio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 687/2/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 79901T200305/08, 79901T200322/08, 79901T200323/08, 79901T200328/08, 02020090046265841 e 2020090056157304.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO