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Decreto — n. 19594/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax dispute dismissed as process extinguished by statutory time limit under Art. 6 DL 119/2018. Parties failed to request hearing extension. Court ruled process ended automatically. Costs remain with advance payer.

Numero d'incarto Decreto — n. 19594/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The plaintiff and defendant failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018 to continue proceedings after December 31, 2020. Consequently, the court ruled the process terminated automatically, leaving the costs of the extinguished proceedings to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3 del c.p.c.: The process extinguishes automatically if parties do not request a hearing extension within the specified period, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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process extinguishment tax dispute statutory time limit hearing extension costs allocation Legislative Decree 119/2018 Corte di Cassazione tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
T8B011805571 e T8B011805578 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
T8B011805571 e T8B011805578 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 18292/2018 R.G. proposto da Manetti Massimo e Stella Giovanni rappresentati e difesi dagli Avv.ti De Renzis Sonnino Nicola Leone e Castaldi Laura, con domicilio eletto in Roma, via Fabio Massimo, n. 107, presso lo studio dell'Avv. Lobuono Tajani Roberto Luca; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2523/1/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T8B011805571 e T8B011805578 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 4