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Ordinanza — n. 19559/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal before the chamber hearing under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19559/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished because the appellant formally withdrew the cassation appeal before the chamber hearing. The appellant, representing a local tax authority, had previously lost an appeal regarding unpaid taxes for illegal public area occupation, but voluntarily abandoned the case. Consequently, the court ruled that no further orders regarding court costs were necessary and the case ended without a substantive judgment on the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws it before the chamber hearing, provided the withdrawal is formal, signed by counsel with special power, and accepted by the respondent's counsel.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal chamber hearing procedure formal renunciation special power of attorney extinction of proceedings court costs regulation tax authority litigation ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta - oltre che dalla parte - dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta - oltre che dalla parte - dal difensore del controricorrente (art.
Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.
civ.), è stata sottoscritta - oltre che dalla parte - dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta - oltre che dalla parte - dal difensore del controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).
Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
Stante l'accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.).
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; 3 Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; 3 Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).
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Testo completo

UCL,. SS ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6721/2013 R.G., proposto DA la "Ancona Entrate S.r.l.", con sede in Ancona, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Lucchetti, con studio in Ancona, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Luigi Pettinari, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Di Bonito Ciro, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Giorgetti, con studio in Ancona, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Enrica Inghilleri, con studio in Roma, giusta procura in calce alla costituzione di nuovo difensore nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Ancona 1'11 dicembre 2012 n. 180/01/2012, notificata il 4 gennaio 2013; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale non partecipata del 24 maggio 2022 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: La "Ancona Entrate S.r.l.", nella qualità di incaricata all'attività di accertamento degli adempimenti tributari di finanza locale del Comune di Ancona, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Ancona I'll dicembre 2012 n. 180/01/2012, notificata il 4 gennaio 2013, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avvisi di accertamento per la TOSAP e la TARSU relative all'anno 2004 in relazione all'occupazione abusiva di un'area pubblica, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di Di Bonito Ciro avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona il 25 ottobre 2010 n. 240/01/2010, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul rilievo che l'area pubblica non fosse soggetta a TOSAP ed a TARSU. Il ricorso è affidato a tre motivi. Di Bonito Ciro si è costituito con controricorso. In corso di causa, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, che è stata contestualmente accettata dal controricorrente. RITENUTO CHE:

1. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta - oltre che dalla parte - dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta - oltre che dalla parte - dal difensore del controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il presente procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

2. Stante l'accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.).

3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17 , della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; 3 Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale del 24 magg