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Ordinanza — n. 19557/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing proceedings without cost ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19557/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the cassation appeal. Although the administrative dispute involved tax authorities challenging a property classification, the opposing party accepted the withdrawal, dispensing the court from ruling on costs. Consequently, the judgment was issued as an ordinance rather than a decree, terminating the legal action entirely.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished by ordinance without a ruling on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings costs dispensation ordinance form cassation procedure occupazione immobile occupato zona di estrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza - anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art.
Art. 391 c.p.c.
390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza - anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391, 1° comma c.p.c., cit.) - in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della Adunanza camerale (argomenta da Cass.
Art. 391, 1° comma c.p.c.
390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza - anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391, 1° comma c.p.c., cit.) - in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della Adunanza camerale (argomenta da Cass.
Art. 391, 40 comma c.p.c.
390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza - anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391, 1° comma c.p.c., cit.) - in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della Adunanza camerale (argomenta da Cass.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n.6407/2004
391, 1° comma c.p.c., cit.) - in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della Adunanza camerale (argomenta da Cass. n.6407/2004, Cass.n.10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass.
Cass. n.10841/2003
Cass. n.11211/2004
Cass. n.1913/2008
Cass. n.277790/2021
Cass. n.23175 del 2015
Cass. n.190871 del 2018
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Testo completo

INANZA sul ricorso 6722/2013 proposto da: Ancona entrate srl con l'avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona elettivamente dom,ta in Roma ala via Magliano Sabina 24 presso lo studio dell'avv. L. Pettinari - ricorrente- Contro Riccardo, Simonetta e Silvana Santilli quali Eredi di Maria Gatto , rappresentati e difesi dall'avv. Marco Giorgietti e dom.ti in viale Angelico 261 in Roma presso l'avv. Enrica Inghilleri Controricorrenti avverso la sentenza n. 109/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE, Marche depositata il 7.08.12 udita la relazione della causa svolta all'udienza U :1;rrffi. del 24.05.2022 dal Consigliere Dott.

Milena Balsamo RILEVATO CHE 1.La contribuente Maria Gatto impugnava l'avviso di accertamento avente ad oggetto la Tosap richiesta a titolo di occupazione abusiva di area pubblica ubicata in località Grotte Passetto Ancona, sul rilievo che l'atto opposto era carente sotto il profilo motivazionale e illegittimo per violazione del d.lgs. 507/93. La CTP di Ancona accoglieva il ricorso con sentenza che veniva impugnata dall'amministrazione finanziaria. La CRT delle Marche, nel confermare la decisione di primo grado, respingeva il gravame, ritenendo che l'occupazione era avvenuta prima dell'acquisizione da parte del comune dell'area su cui era stata ricavata la grotta ed essendo stata utilizzata dalla ricorrente e prima di lei dal suo dante causa, non poteva considerarsi facente parte del demanio o del patrimonio indisponibile.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Ancona Entrate s.r.l. sulla base di tre motivi. La contribuente ha replicato con controricorso. CONSIDERATO CHE In data 6.04.2018, la società ricorrente dando atto che le parti erano addivenute ad un accordo transattivo, dichiarava di rinunciare al ricorso, atto che veniva sottoscritto dagli eredi di Maria Gatto - Riccardo, Simonetta e Silvana Santilli - chiedendo la compensazione delle spese del giudizio; tale atto risulta effettivamente sottoscritto personalmente dagli eredi della controricorrente e dal suo difensore nonché dal difensore munito di procura speciale della società ricorrente, da qualificarsi munito dei relativi poteri; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss c.p.c.

La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza - anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391, 1° comma c.p.c., cit.) - in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della Adunanza camerale (argomenta da Cass. n.6407/2004, Cass.n.10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008; Cass. n. 277790/2021).Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo, nulla disponendosi in ordine al governo delle spese del presente giudizio, in quanto l'adesione della controparte alla rinuncia, dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell'art. 391, 40 comma, c.p.c., cit.).

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. ( vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018).

P. Q. M. La Corte, dichiara l'estinzione del giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 24.05.2022. Il Presidente _4416