Cassation court declares tax dispute extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, CIT s.r.l., and the defendant, the Revenue Agency, failed to initiate proceedings under the specific tax facilitation law provisions. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When parties fail to request a hearing within the statutory period for tax facilitation procedures, the process extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 12751/2018 R.G. proposto da ; Società C.I.T. s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore Loreti Giuliano, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzi Antonio, con domicilio eletto in Roma, via Borgogna n. 47, presso lo studio dell'avv. G. Brancadoro; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 148/12/18, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. THQ033101346.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 15 GILJ1 2022 41- l 2,0Z2 IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisab