Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously dismissed the taxpayer's appeal against tax assessments without issuing a formal denial of the settlement request. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under the specific time limit provision of the 2018 tax decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; If parties fail to request the simplified settlement procedure within the statutory deadline, the tax proceeding extinguishes automatically, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 11890/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Basola Enrico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Falcone Giuseppe, Falcone Francesco con domicilio eletto in Roma (RM), Corso Vittorio Emanuele II, n. 287, presso lo studio dell'Avv. brio Antonio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 4799/67/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9M010100830 e n. T9M010100829 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 115 GNI 2022 41- I I 7,0 Z IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elis