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Decreto — n. 19547/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018. Parties failed to request hearing extension.

Numero d'incarto Decreto — n. 19547/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a simplified settlement procedure, while the defendant contended the process should continue. The court ruled that without a formal request for extension, the statutory time limit expired, terminating the case and leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: When the statutory deadline for requesting a hearing extension expires without such a request, the tax proceedings are extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax proceedings extinction statutory time limit hearing extension request simplified settlement procedure procedural expiration contenzioso tributario differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di t chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 12748/2018 R.G. proposto da Società C.I.T. s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore Loreti Giuliano, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzi Antonio, con domicilio eletto in Roma, Via Borgogna n. 47, presso lo studio dell'Avv. G. Brancadoro; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 146/12/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THQ033I01365.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di t chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ri 5 6 4', a ) cizoz2 IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa