Tax court process extinguished due to failure to request settlement hearing by December 2020 deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, Giamboni Valerio, had filed a decree appeal against a regional tax commission decision, while the tax agency argued for the process's continuation. The court ruled that without an explicit request for a hearing under the specific tax law provision, the procedural term expired, terminating the case and leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding extinguishes automatically if no party requests a settlement hearing within the statutory deadline, unless the parties subsequently petition the court to fix a hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18183/2018 R.G. proposto da Giamboni Valerio, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Marco Agnoli, con domicilio eletto in Roma, via Tibullo, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Guido Fiorentino; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 3434/10/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THQ013I01790.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3 5 31L 2022 IL CANCELLIERE ESPERTO