Italian tax court declares process extinguished due to failure to request simplified dispute resolution by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute process extinguished because neither party requested the simplified resolution procedure by December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, and no objection to the definition was raised. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the parties do not request the simplified resolution procedure within the statutory deadline, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n. 13918/2018 R.G. proposto da ; Nuova River Di Rigamonti & C Sas, Rigamonti Roberto, Vitali Adele, Rigamonti Alessandro (per quest'ultimo, gli eredi Rigamonti Roberto, Vitali Adele e Rigamonti Rossana), rappresentati e difesi dall' Avv. Di Dio Giuseppe, con domicilio eletto in Roma, via Tuscolana, n. 220, presso lo studio dell'Avv. Totarelli Paolo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 932/23/18, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9F01B406684 e T9F02B406682 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Roma 6-? DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO IL CANCELLIERE ESPERTO