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Decreto — n. 19537/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to statutory time limit lapse and lack of appeal.

Numero d'incarto Decreto — n. 19537/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the statutory deadline for appeal expired without an objection being filed. The Agency of Revenue argued for dismissal based on the passage of time, while the taxpayer had already paid the assessed amount and requested simplified resolution. The court ruled that the process automatically terminated under the relevant civil procedure code provision, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 10 DL n. 50/2017; Art. 391 cod. proc. civ.: The tax litigation process extinguishes by operation of law when the statutory deadline for appeal passes without an objection being filed, and the costs incurred remain the responsibility of the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction statutory time limit lapse simplified tax resolution civil procedure code appeal deadline expiration tax assessment notice costs allocation rule differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 11, comma 10 DL n. 50 del 2017
Art. 391 cod. proc. civ.
e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.;
art. 391 cod. proc. civ
e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

CRETO Sul ricorso iscritto al n. 22478/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro A Manzoni & C S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Silvestri, domiciliato ai fini del procedimento in Roma, via Salaria n. 259, presso lo studio Bonelli Erede Pappa lardo; avverso la sentenza n. 1231/27/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pronunciata con riferimento all'avviso di accertamento n. TMB064F00141/2011; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate il 07/12/2018; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 10/06/2019 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.;

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Si comunichi. Roma, ._.../14.-1‘.).6./.2.0.4.2 • EL CANCELLIERE ESPER