Italian tax court declares process extinguished due to failure to request simplified dispute resolution by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested the simplified resolution procedure by the statutory deadline. The Regional Tax Commission had previously dismissed the taxpayer's appeal against tax assessments, but the case remained unresolved until the deadline passed. The court ruled that without a specific request for simplified treatment, the procedural term expired, terminating the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request simplified dispute resolution within the prescribed period, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 4232/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Unity Re Spa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Falsitta Gaspare, Pansieri Silvia, Signoriello Gaetano e Gradara Rita con domicilio eletto in Roma, Largo Somalia, n. 67, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 530/1/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. THS033701897, THS033701899, e TH5033701900 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 34/5-/202z 43- i C I 2o 22- Il Pres e/nle IL CANCELLIERE ESPERTO