Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The dispute involved an estate challenging tax assessments against a deceased individual's heirs, with the tax agency arguing for strict adherence to the time limit. The court ruled that without a timely request for the simplified procedure, the case automatically terminated, leaving the parties responsible for any advanced costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the parties fail to request the simplified settlement within the prescribed term, unless they subsequently request a hearing under the third paragraph of Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso al n. 29403/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Impresa Edile P Domenichiello e F.11i S.n.c., Emanuele Donnenichiello, Michele Domenichiello, Nicola Domenichiello, Palma Domenichiello, Francesco Paolo Domenichiello, (in qualità di eredi legittimi di Pasquale Domenichiello, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Giancaspro, con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare, n. 2, presso lo studio del predetto legale; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 575/02/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. 88801T500237 - 88802T500229 - 88801T500235 - 88801T500236 - 88801T500234.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma _341512022 Il Presidente ( - v7 IL CANCELLIERE ESPERTO Do