Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 19532/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 19532/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Revenue Agency appealed a regional commission decision, but the law automatically terminated the process when no extension request was filed. Consequently, the court dismissed the appeal and assigned procedural costs to the party that had advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes by time lapse if parties fail to request a hearing extension, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedure extinction statutory time limit hearing extension request procedural costs allocation D.L. 119/2018 contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 29256/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Intesa Sanpaolo Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Corrado Grande e Massimo Antonini, con domicilio eletto in Roma, via XXIV Maggio n. 43, presso il loro studio Chiomenti Studio Legale; Credit Agricole S.A.r rappresentata. e difesa. dagli Avv.ti Cristiano Caumont Caimi, Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe Pizzonia, con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio di quest'ultimo;

Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Bianchi e Claudio Coggiatti, con domicilio eletto in Roma, via Lazio n. 20/C, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2432-02-14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20071T013751000. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ; 22 .., /......kPr • ente ......e.sbel IL CANCELLIERE