Italian tax court declares process extinguished due to failure to request settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing by the statutory deadline of December 31, 2020. The plaintiff, Edilfaso S.r.l., and the defendant, Agenzia delle entrate, failed to file the necessary request under Article 6 of D.L. 119/2018 to continue the case. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties do not request a settlement hearing within the prescribed deadline, with costs remaining on the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16314/2018 R.G. proposto da Edilfaso S.r.l. (in persona legale rappresentante: Velletri Vincenzo), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tinelli, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Severini, n. 54, presso lo studio legale del suddetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia Sezione staccata di Lecce n. 3433/22/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVH03A201048/2012.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma V0/C/202 2 Il Pres' e2s_g _ DE7C.:. iTATO I 4 11'4 • ELE ERIA ' ogc» i l i L I cANC LiE