Italian tax court process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified definition, but the tax authority failed to formally deny it within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree No. 119/2018, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: If neither party requests the simplified settlement procedure within the prescribed deadline, the tax proceedings are automatically extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 19466/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Furpile Moda Spa rappresentata e difesa dall' Avv. Giovannelli Mauro con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio Grez & Associati s.r.I.; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2598/5/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 061559422209.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 4 Il Presi e - DEPOSITATO % CANCELLURIA / 16GIUM 0, IL