Tax appeal dismissed as extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The appellant argued for a simplified procedure, but the court found no valid request for a hearing was filed. Consequently, the court ruled the proceedings terminated by law, leaving costs on the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if no party requests a hearing within the statutory period, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 25674/2018 R.G. proposto da Immobiliare Cascina Rubina S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Gianfranco Gaffuri, Alberto Gaffuri e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesrae n. 14, presso lo studio di quest'ultimo; contro Comune di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Piazza della Libertà n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Sacchetto, elettivamente domiciliato in Roma, via Parioli, n. 43, presso lo studio dell'Avv. Francesco D'Ayala Valva; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 386/07/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 108610/2000.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego dePa definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ‘. 2 residente DEPOSITATO !N C:ANCELLEFUA 16.611j2M IL CANCELLIERE.