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Decreto — n. 19392/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 19392/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by the 2018 tax reform law. The plaintiff, Marmo Mario, challenged a regional tax commission decision regarding an impositivo act, while the tax agency argued the process should proceed. The court ruled that without a formal request for settlement by December 31, 2020, the legal process automatically terminated, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes by time lapse if parties fail to request a settlement within the prescribed period, terminating the litigation automatically.

Parole chiave

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tax procedure extinction settlement request deadline time lapse termination tax reform 2018 procedural extinction differimento dell'imposizione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16033/2018 R.G. proposto da Marmo Mario, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Iodice, con domicilio eletto in Salerno, Piazza XXIV Maggio, n. 26, presso lo studio legale del suddetto professionista, PEC: avvocatogiovanni.iodice@pec.giuffre.it ; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2333/07/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF3010705509, annullato in autotutela dall'Ufficio e sostituito con l'atto impositivo n. TF3010700742/2015.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma doN2o 2 2_ Il Presidente —2., V ' DUCIS;TATO I Vid_f