Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Decree Law 119/2018 Article 6.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified settlement under specific decree provisions, and no formal objection to the time bar was filed. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired automatically, terminating the case without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the expiration of the statutory deadline for requesting a hearing if no party exercises the right to fix the date, leaving the burden of advanced costs to the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
O sul ricorso iscritto al n. 20582/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cinquina Lugi rappresentato e difeso dall' Avv. Labbate Stefano con domicilio eletto in Roma, via Ramusio, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Tinari Alfonso; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo sez. staccata di Pescara n. 1200/6/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20131T001092000.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Il Presi