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Decreto — n. 19379/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to lack of simplified settlement request within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 19379/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer failed to request the simplified settlement procedure by the statutory deadline. The Revenue Agency had already submitted the necessary documentation for the simplified definition, but no request for the hearing was filed by the end of 2020. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain the responsibility of the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes by lapse of time if the party does not request the simplified settlement hearing within the prescribed period, with costs borne by the anticipator.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement request statutory deadline lapse costs of extinguished process Revenue Agency procedure arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 5756/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Lazzi Vitur Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Paratore Salvatore, con domicilio eletto in Roma, via Tagliamento, n. 55, presso lo studio dell'Avv. Di Pierro Nicola; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana sez. staccata di Livorno n. 1383/23/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T8H031300265/13 Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 40)0 (222 Il Presi t — DEPOSITATO IN CANCELLERIA o i ag,