Tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Article 6 of D.L. 119/2018. The taxpayer submitted documentation for simplified definition, but no formal request for settlement was filed before December 31, 2020. Consequently, the court ruled the process terminated by expiration of the term, leaving procedural costs on the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by expiration of the term for requesting settlement if no such request is filed, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12073/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Caratozzolo Orlando, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe Gentile e Giuseppe Barrilà, con domicilio eletto in Roma, vicolo della Campana, n. 12, presso c/o Barrilà Patrizia, PEC: avvgiuseppebarrilapuntopec. it; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. stacc.
Messina, n. 1282/27/2016, pronunciata con riferimento all'atto n. 09420031003267916. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Il Presi erit - - DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi lLA. 1\10E