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Decreto — n. 19371/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to missed deadline for simplified settlement request under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 19371/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed the required request for simplified settlement by the December 31, 2020 deadline. The appellant, the Revenue Agency, challenged a regional commission's decision regarding specific tax assessments, while the taxpayer argued for a simplified resolution. The court ruled that the procedural silence constituted an extinction of the case, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if neither party requests the simplified settlement within the statutory deadline, and the party advancing costs bears the expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction simplified settlement request statutory deadline failure procedural silence costs allocation rule contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 27794/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Rebulla Donatella rappresentata e difesa dall' Avv. Sammartino Salvatore con domicilio eletto in Roma, via dell'Elettronica, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Siviglia Giuseppe Piero; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4501/29/15, pronunciata con riferimento all'atti impositivi n. RJMO1A100557, RJMO1A100564 e RJMO1A100563.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma zz, DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi.