Tax court dismissed appeal as tax dispute extinguished by special statute after 2020 deadline passed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer filed for a simplified tax definition within the statutory deadline. The Agency of Revenue confirmed the taxpayer's request and payment, while noting no one challenged the definition by the December 2020 cutoff. Consequently, the proceedings terminated automatically under the special provisions of the 2018 decree, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The special statute governing tax definitions extinguishes the ordinary tax proceeding upon the lapse of the deadline for challenging the definition, unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
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nte 62./..N,N2 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18653/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Comit Soc Coop Consorzio Maremmano Installatori Termoidraulici, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Martini, con domicilio eletto in Roma, Largo Trionfale n. 7, presso lo studio dell'Avv Mario Scialla; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 42/16/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R5L030101173/2008.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO RwnaP .0 e2 DEPWATATO IN CANCELLERIA ,i 4 6 i 1J 2022 IL