Italian tax court case dismissed due to procedural extinction after deadline passed without party action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute between CNP Unicredit Vita S.p.A. and the Revenue Agency extinguished. The parties failed to file a request for settlement proceedings by the December 31, 2020 deadline, causing the process to expire automatically. Consequently, the court ruled that the litigation ended without a substantive decision on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When parties fail to request settlement proceedings within the statutory deadline, the process extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.
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RETO sul ricorso iscritto al n. 29210/2018 R.G. proposto da CNP Unicredit Vita S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Maisto, con domicilio eletto in Roma, piazza D'Aracoeli, n. 1, presso lo studio del suddetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1003/06/2018, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
TMB033I01264/2014 - TMB073I01260/2012 ed all'atto di contestazione n. TMBCO3I00429/2012. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOsiT.Tc.) i. ti