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Decreto — n. 19127/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure treatment by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 19127/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified procedure treatment by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's appeal, but the statutory time limit for initiating the simplified process had passed without action. Consequently, the court ruled the process terminated and assigned the costs to the party that had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the parties fail to request the simplified procedure treatment within the prescribed term, and the costs remain with the party that advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified procedure deadline costs allocation rule administrative litigation termination tax appeal dismissal contenzioso tributario arretrati d'imposta inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
TI703AE02344/15 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 9159/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Mobital Mobili Italiani Srl rappresentata e difesa dagli Avv.ti Artico Riccardo e Marini Giuseppe con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 182/1/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TI703AE02344/15 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 7'e- 7 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA i 4 G