Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on an impositve act, but the parties failed to utilize the expediated process available under the 2018 tax reform law. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired, terminating the case and assigning any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished if neither party requests the simplified settlement within the statutory deadline, terminating the litigation and leaving advanced costs to the prepaying party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 12098/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Sogea Societa' Di Gestione Acquedotti Spa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvestri Andrea e Fanni Matteo con domicilio eletto in Roma, via Vittoria Colonna, n. 39, presso lo studio di quest'ultimi; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5876/15/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TKH030300971/13.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai ,fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione A di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere ' 5.94' l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ,7 DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, I G I Sabrina