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Decreto — n. 19122/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 19122/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 tax reform law. The appellant, Gam Spa, and the respondent, Agenzia delle Entrate, failed to file the necessary request before December 31, 2020, despite the existence of the underlying tax assessment. Consequently, the court ruled that the procedural timeline had expired, resulting in the automatic termination of the case.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax appeal process extinguishes automatically if parties fail to request a hearing within the statutory period, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax appeal extinction statutory deadline failure tax reform 2018 procedural termination hearing request requirement esame degli atti fiscali differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
TD080100004/11 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 24048/2016 R.G. proposto da Gam Spa e Fincom Spa rappresentate e difese dalli Avv. Cogliati Dezza Alice, con domicilio eletto in Roma, via Alessandro Farnese, n. 7, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 421/3/16, pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. TD080100004/11 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ? DEPOSITATO IN CANCELLERIA opqi i 4 GIU