Cassation Court quashes tax tribunal ruling on capital gains tax due to unclear valuation of corporate assets.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court partially accepted the Italian Revenue Agency's appeal against a regional tax tribunal decision regarding corporate capital gains tax. The core dispute involved conflicting valuations of corporate assets following a failed share sale and subsequent transfer, with the tribunal failing to clarify which fiscal value should serve as the baseline for calculating taxable gains. The court found the tribunal's reasoning on asset valuation and the treatment of prior accounting entries to be incomprehensible and legally insufficient, necessitating a remand for a fresh examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 109 TUIR; Art. 67 TUIR: When calculating capital gains on corporate assets, the tax authority must clearly distinguish between the original fiscal value and subsequent revaluation entries; if the lower court fails to explain why a specific accounting value prevails over the fiscal one in the face of administrative contestation, the decision is flawed and requires remand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Grand Hotel di Rimini Sri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv.to Luigi Ferrajoli e dall'Avv.to Giuseppe Fischioni, i quali hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla via della Giuliana n. 32 in Roma; - controricorrente avverso la sentenza n. 2349, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 13.4.2015, e pubblicata il 28.5.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. L'Agenzia delle entrate notificava il 9.7.2013 alla società Grand Hotel di Rimini Srl, l'avviso di accertamento n. T9D032E06266/2012, avente ad oggetto il recupero di maggiore Ires, in relazione all'anno 2007. Con l'atto impositivo veniva accertato un maggior reddito d'impresa nella misura di Euro 8.674.981,00, ottenuto sommando al reddito dichiarato nel modello Unico 2008 (pari ad Euro 1.133.972,00) la differenza tra la plusvalenza imponibile realizzata (Euro 7.014.042,00) e la plusvalenza dichiarata (Euro 6,329.308,00), e riprendendo a tassazione l'importo dedotto per l'utilizzo in eccedenza del fondo rischi cause in corso (Euro 6.856.275,00).
Il controllo eseguito dall'Amministrazione finanziaria riguardava innanzitutto una complessa operazione commerciale che aveva interessato la società. Nel 2006 "la società Grand Hotel di Rimini Srl costituiva la società Luxory Hotel Rimini Srl alla quale conferiva in regime di neutralità fiscale la proprietà del complesso aziendale di Grand Hotel di Rimini per il valore di Euro 57.044.375,00 iscrivendo nel proprio bilancio una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della conferitaria" (sent. CTR, p. II). Successivamente, con un primo contratto la società odierna controricorrente cedeva l'intera partecipazione della società costituita alla Millenium Properties Srl (al corrispettivo fissato di Euro 68.281.420,00), il contratto però veniva risolto (per effetto di accordo transattivo intervenuto in data 24.4.2007, a seguito dell'inadempimento dell'acquirente) conseguendone il trattenimento da parte dell'odierna ricorrente dell'ammontare della caparra confirmatoria, pari ad Euro 8.000.000,00, e la costituzione di un fondo tassato per rischi cause in corso di Euro 11.237.045,00, pari al valore della plusvalenza contabile realizzata (prezzo di cessione, meno valore contabile della partecipazione al momento della costituzione).
Ancora nel corso dell'anno 2007 veniva effettuata una nuova cessione delle quote della Luxory Hotel Rimini Srl, questa volta a favore della Batt Snc (97%) e Beach Srl (3%), al prezzo di Euro 63.436.414,00.
2. Innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la società impugnava l'avviso di accertamento per una pluralità di ragioni, ed in particolare domandandone l'annullamento sulla base dell'infondatezza della pretesa impositiva. La Ctp accoglieva il ricorso con sentenza n. 4726/03/2014, ritenendo fiscalmente corretto l'operato della società.
3. L'Agenzia delle entrate spiegava appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, riaffermando la correttezza del proprio operato. La CTR confermava la decisione adottata dai giudici di primo grado e rigettava l'appello dell'Amministrazione 'Finanziaria.
4. Avverso la decisione assunta dalla Ctr della Lombardia, ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso la società, che ha pure depositato memoria. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., s.Procuratore Generale Alberto Cardino che ha chiesto accogliersi l'impugnazione. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell'art. 36 del d.lgs n. 546 del 1992 e dell'art. 111, sesto comma, Cost., per essere la sentenza della Ctr motivata solo apparentemente (ric., p. 14).
2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'ente impositore contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 87 TUIR e degli artt.1453 e 1458 cod. civ. (ric., p. 20).
3. Mediante il primo motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria censura la nullità della sentenza pronunciata dalla Ctr per aver adottato una motivazione meramente apparente. 3.1. Appare allora necessario ricordare che una prima contestazione proposta dall'Amministrazione finanziaria all'operato della società ha ad oggetto l'utilizzo integrale dell'accantonamento contabile di C 11.237.045,00, nell'anno 2007, a fronte di una tassazione della plusvalenza conseguita (in regime pex) pari ad Euro 4.380.770,00, da cui discende l'affermazione dell'utilizzazione indebita dell'accantonamento nella misura di Euro 6.856.275,0C). 3.2.
La seconda contestazione attiene alla modalità di determinazione dell'ammontare della plusvalenza conseguita, e pertanto da assoggettare a tassazione, in occasione della cessione delle quote della Luxury Hotel Rimini Srl alle società Batt Sn: e Beach Srl. In considerazione del dato incontestato che il contratto di vendita delle quote stipulato con la Millenium Properties Srl era stato risolto, e ritenendo perciò che non dovesse tenersene alcun conto, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che dovesse intendersi quale valore iniziale del cespite quello fiscale, rimasto pari ad Euro 19.579.438,00, e non quello di Euro 57.087.893,00, relativo al valore con il quale il cespite è stato nuovamente iscritto in bilancio a seguito della vendita delle partecipazioni che era stata risolta.
L'importo della plusvalenza da tassare, pertanto, avrebbe dovuto corrispondere alla differenza tra il valore conseguito dalla vendita del cespite (Euro 63.417.201,00) ed il suo valore fiscale (Euro 19.579.438,00), e non dalla differenza tra il valore effettivamente conseguito (Euro 63.417.201,00) ed il valore a cui il cespite era stato riappostato in bilancio (Euro 57.087.893,00). 3.3. L'Agenzia delle entrate contesta nel suo ricorso, in particolare, il passaggio, decisivo per il corretto esame delle questioni proposte dalle parti, in cui la Ctr scrive che "la variazione in aumento appostata nell'anno 2006 e quella in diminuzione nell'anno 2007 di pari importo costituiscono il risultato della stessa operazione che, non essendo stata contestata dall'Ufficio nel primo anno, non può poi costituire una ripresa a tassazione nell'anno successivo, altrimenti vi sarebbe una doppia tassazione per lo stesso importo.
Ciò in considerazione del fatto che contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio la plusvalenza tassata non era di Euro 4.380.770,00". Correttamente ha osservato il P.M., nelle sue conclusioni scritte, queste affermazioni non risultano comprensibili. In relazione all'ulteriore questione controversa, la Ctr scrive che "a seguito della cessione delle quote di società Luxury Hotel Rimini Srl realizzata nell'anno 2007 in favore di Batt Snc e Beach Srl correttamente la ricorrente determina la nuova plusvalenza realizzata per la differenza tra il prezzo di cessione (Euro 63.417.201,00) e il valore a libro della partecipazione posseduta che a seguito della operazione sopra descritta era quello originario (Euro 57.087.893,00) rilevato a libro", senza però che il giudice dell'appello chiarisca perché ritiene che il corretto valore di riferimento sia quello iscritto a libro, in presenza di specifica contestazione proposta dall'Amministrazione finanziaria.
Ma la Ctr continua, e scrive che il valore del cespite "non poteva certamente essere quello prima del conferimento come pretenderebbe l'Ufficio trattandosi l'originari(o) conferimento nella società Luxury Hotel Rimini S.r.l. operazione del t(u)tto diversa e disgiunta dalla successiva cessione". Questa ulteriore affermazione del giudice dell'appello risulta non solo non esaustiva, ma appare anch'essa incomprensibile.
4. Il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate deve perciò essere accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Milano che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provvederà anche a disciplinare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. La Corte,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso introdotto dall'Agenzia delle entrate, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio,