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Ordinanza Interlocutoria — n. 19079/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing regarding IRES tax exemption for a public consortium.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19079/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to a public hearing rather than issuing a final judgment on the tax appeal. The Consorzio del Canale challenged an IRES assessment, arguing it qualified as a public function consortium entitled to total tax exemption under specific tax codes. The lower courts rejected this claim, but the Cassation Court deemed the complex legal and factual issues too intricate for a written decision without oral debate.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 62 d.lgs. 545/1992: When a case involves complex legal and factual questions regarding tax exemption status, the court must remit the matter to a public hearing to ensure a thorough examination.

Parole chiave

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IRES tax exemption public function consortium remittal to public hearing error in judging tax administration appeal proventi esenti da imposta esenzione dal pagamento dei contributi condono dell'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 8 e 8-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 8 e 8 - bis del d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
322 e dei principi in materia di ernendabilità della dichiarazione dei redditi così come declinati dalle Sezioni Unite di Codesta Ecc.ma Corte, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ed all'art.
Art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545
ed all'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, lamentando Verror in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che il consorzio non possa giovarsi dell'esenzione dell'imposta in applicazione dell'art.
Art. 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
545, lamentando Verror in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che il consorzio non possa giovarsi dell'esenzione dell'imposta in applicazione dell'art. 74 del d.P.R.
Art. 12 delle Preleggi
Art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992
ed all'art. 62 del d.lgs.
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Testo completo

nte ORDINANZA XIIIM_QCLATORIA sul ricorso iscritto al n.26050/18 R.G. proposto da: CONSORZIO DEL CANALE DI MILANO - CREMONA - PO IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore ope legis, la Ligestra Due s.r.I., società liquidatore del citato Consorzio e tale società, a sua volta, in persona del legale rappresentante Giuseppe Lo Prete, elettivamente domiciliate in Roma Via XX Settembre n. 1, presso lo studio e avvocato prof. Eu_genio e à-Vallre ehdell'avvocato Roberto\rche rappresenta n e difenden - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende._,_ ì t/V1, (con roncorrenteA- Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 969/18, depositata in data 07/03/18. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 del consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. La C.t.p. di Milano ha respinto il ricorso proposto dalla Ligestra due s.r.l. quale soggetto liquidatore dei ricorrente consorzio del Canale Milano-Cremona-Po, ente autonomo di diritto pubblico in liquidazione, esercente l'attività di «regolazione affari costruzione opere per navigazione», ricorso che atteneva all'annullamento dell'avviso di accertamento n. T9D032L00638/2015 con il quale la Direzione provinciale II di Milano ha accertato una maggiore imposta IRES per C 542.493,00 corrispondente al 13,75% del reddito imponibile dalla stessa dichiarato con modello unico SC/2011 per l'anno d'imposta 2010; il tutto per revoca del regime di esenzione totale dell'imposizione diretta ritenuto applicabile dal consorzio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, quale ente pubblico territoriale.

2. Avverso la decisione della C.t.p. di Milano ha proposto appello il consorzio per violazione e falsa applicazione di legge perché il consorzio andava qualificato come consorzio di funzione con prevalenti funzioni pubblicistiche di interesse generali. L'ufficio si è costituito ribadendo la natura commerciale del consorzio.

3. Con sentenza n. 969/2018, depositata il 7/3/2018, la C.t.r. della Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando l'appello.

4. La sentenza della C.t.r. è stata impugnata dal consorzioulla scorta di due motivi. La Agenzia delle entrate non si è costituita, rimanendo, pertanto, intimata. L'avv. prof. Eugenio della Valle ha depositato rinuncia al mandato in data 22/12/2020. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 19 maggio 2022, per la quale non sono state presentate memorie. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 8 e 8 - bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e dei principi in materia di ernendabilità della dichiarazione dei redditi così come declinati dalle Sezioni Unite di Codesta Ecc.ma Corte, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ed all'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, lamentando Verror in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che il consorzio non possa giovarsi dell'esenzione dell'imposta in applicazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 917 del 1986, perché si appalesa contraddittoria con la richiesta di applicazione di aliquota agevolata e con la condotta del medesimo contribuente il quale ha sempre versato l'IRES in misura ridotta. 1.1 Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 delle Preleggi, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 e 29 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, 1 e 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 295, 73 e 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e alll'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma, in violazione delle norme richiamate, che il consorzio sia soggetto IRES, pur se costituito tra enti locali e lo Stato, in quanto avrebbe sempre dichiarato e versato l'imposta dei redditi dovuta.

2. È opportuno che la controversia, per la complessità delle questioni trattate, venga trattata in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa in pubbli