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Ordinanza Interlocutoria — n. 19078/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to examine jurisdiction over INPS and municipal tax debts.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19078/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to a public hearing to acquire the case file ex officio due to its complexity. The lower court had declared lack of jurisdiction over INPS contributions while rejecting the rest of the appeal. The court decided to pause the proceedings to allow for a full examination of the jurisdictional issues before ruling.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When a cassation judgment identifies complex questions requiring further factual or legal clarification, the case must be remitted to a public hearing for the acquisition of the case file.

Parole chiave

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lack of jurisdiction INPS contributions tax debt collection remittal to hearing case file acquisition tribunal competence procedural complexity rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7373/18 R.G. proposto da: IOANNUCCI MARIA CLAUDIA, quale erede della sig.ra Filomena Sette, elettivamente domiciliata in Roma Via Maria Adelaide n. 12, presso il suo studio, rappresentata e difesa da se stessa e dall'avvocato Graziano Pungi. - ricorrente - -2;:)12, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente - nonché contro INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, presso lo studio degli avvocati Giuseppe Matano, Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Carla D'Aloisio, Emanuele De Rose ed Ester Ada Vita che lo rappresentano e direndendono. - controricorrente - nonché contro COMUNE DI L'AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato nella Comunale Via Avezzano n. 11, presso lo studio dell'avvocato Domenico de Nandis che lo rappresenta e difende. - controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale de L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimato - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO n. 730/03/17, pubblicata in data 31/08/17. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 del consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Maria Claudia Ioannucci, quale erede di Filomena Sette, ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento numero 05420169000102268000 notificato da E:quitalia centro s.p.a. alla sua dante causa il 13/2/2016, relativo ad una serie di cartelle esattoriali, riguardanti crediti vari per contributi INPS, tassa smaltimento rifiuti relativa all'anno 2008, ICI relativa agli anni 200:3, 2004 e per addizionale IRPEF relativa agli anni 2008, 2009 e 2010 deducendo l'inesistenza della notifica della cartella con conseguente nullità dell'avviso di pagamento nonché la prescrizione del credito tributario.

2. La C.t.p. di L'Aquila ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice tributario in relazione ai contributi INPS ed ha rigettato, per il resto, integralmente il ricorso.

3. Avverso detta sentenza ha proposto appello la contribuente riproponendo sostanzialmente le medesime doglianze; in giudizio si è costituita l'Agenzia delle entrate direzione provinciale di L'Aquila, l'Agenzia delle Entrate riscossione di L'Aquila, l'INPS, il Comune di L'Aquila.

4. Con sentenza n. 730/03/2017, pubblicata ill 31/8/2017, la C.t.r. dell'Abruzzo, «in parziale integrazione-riforma» della sentenza impugnata, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario limitatamente ai crediti previdenziali ed ha rigettato il gravame quanto al resto.

5. La sentenza della C.t.r. è stata impugnata dal contribuente sulla scorta di quattro motivi. Si sono costituiti in giudizio con controricorso l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Comune di L'Aquila, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 19 maggio 2022, per la quale non sono state presentate memorie. Considerato che: In considerazione della complessità delle questioni trattate appare opportuno rimettere la questione in pubblica udienza ed acquisire il fascicolo d'ufficio.

P.Q.M.

Rimette la causa in pubblica udienza disponendo che venga acquisito il fascicolo d'ufficio.