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Ordinanza Interlocutoria — n. 19075/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands tax dispute to new hearing after taxpayer requests expedited settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19075/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court remanded the case to a new hearing because the taxpayer requested an expedited settlement agreement under specific legislation. The taxpayer submitted a request for simplified resolution and a note declaring the subject matter moot, but these documents were not yet notified to the opposing party. Consequently, the court ordered a new hearing to allow the private party time to notify the financial administration of the submitted documents.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 372 cod. proc. civ.: When a taxpayer requests an expedited settlement agreement and the submission is not notified to the opposing party, the court must remand the case to a new hearing to permit proper notification.

Parole chiave

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expedited settlement agreement tax dispute remand notification requirement mootness declaration new hearing order imposta sull'utile delle aziende operazioni imponibili spese commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
In data 11 gennaio 2022 la controricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l.
Art. 372 cod. proc. civ.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA AiT IZ L c (-2 r ,g(,4 sul ricorso iscritto al n. 8817/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - ricorrente - contro PALESCANDOLO RAFFAELE, quale amministratore e legale rappresentante di PALESCANDOLO S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma alla via degli Scipioni n. 267, presso l'avv. Daniela Ciardo, unitamente agli avv.ti Manlio Ingrosso e Marcella Ferrante, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura a margine del controricorso; - controricorrente- ricorrenl:e incidentale - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 331/48/12, pronunciata in data 17 maggio 2012 e pubblicata in data 5 ottobre 2012, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere dott. Federico Lume. Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n. REE030500023/2009 l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale I di Napoli, rettificava in aumento il reddito di impresa dell'anno 2005 della Palescandolo s.p.a., elevando la base imponibile dell'importo di 162.900,00 €, addebitando alla società la contabilizzazione di costi non inerenti e in specie del costo dedotto per l'acquisto, dalla Glower Place UK Limited di Londra, di supporti informatici contenenti i piani operativi di fabbricazione dei prodotti (travi saldate) e le procedure esecutive da adottare per la realizzazione delle stesse; ciò in quanto la lavorazione delle travi non era effettuata direttamente dalla società„ che svolgeva solo attività di commercializzazione delle stesse e non possedeva i macchinari necessari né disponeva di dipendenti tecnici addetti all'utilizzo delle elaborazioni informatiche; la società in questione si limitava cioè a vendere il prodotto finito, che era lavorato dalla controllata Palescandolo Lavorazioni Siderurgiche s.r.l.

2. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso e la decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, adita in appello dall'ufficio, con la sentenza n. 331/48/12, pronunciata in data 17 maggio 2012 e pubblicata in data 5 ottobre 2012.

3. Ricorre, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, l'Agenzia delle entrate, con due motivi; resiste con controricorso Palescandolo Raffaele che propone altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. r.g. n. 8 7/2013 2 Cons. esiCederico Lume Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 4 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. Considerato che:

1. In data 11 gennaio 2022 la controricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in I. 17 dicembre 2018, n. 136, relativa all'avviso di accertamento n. REE030500023/2009, indicato nel frontespizio della sentenza appellata (la n. 331/48/12, della Commissione tributaria regionale della Campania) e negli atti di causa quale oggetto della lite, unitamente a nota cori cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

2. Poiché l'istanza del contribuente e i documenti ad essa allegati non risultano notificati alla controparte, va disposto, ai sensi dell'art.372 cod. proc. civ., il rinvio della causa a nuovo ruolo onde consentire alla parte privata di procedere a detto adempimento e all'amministrazione finanziaria di eventualmente controdedurre.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo al contribuente termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica all'amministrazione finanziaria, mediante elenco, dei documenti depositati