Court remands tax dispute to new hearing after taxpayer requests expedited settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court remanded the case to a new hearing because the taxpayer requested an expedited settlement agreement under specific legislation. The taxpayer submitted a request for simplified resolution and a note declaring the subject matter moot, but these documents were not yet notified to the opposing party. Consequently, the court ordered a new hearing to allow the private party time to notify the financial administration of the submitted documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 372 cod. proc. civ.: When a taxpayer requests an expedited settlement agreement and the submission is not notified to the opposing party, the court must remand the case to a new hearing to permit proper notification.
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a seguente ORDINANZA AiT IZ L c (-2 r ,g(,4 sul ricorso iscritto al n. 8817/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - ricorrente - contro PALESCANDOLO RAFFAELE, quale amministratore e legale rappresentante di PALESCANDOLO S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma alla via degli Scipioni n. 267, presso l'avv. Daniela Ciardo, unitamente agli avv.ti Manlio Ingrosso e Marcella Ferrante, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura a margine del controricorso; - controricorrente- ricorrenl:e incidentale - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 331/48/12, pronunciata in data 17 maggio 2012 e pubblicata in data 5 ottobre 2012, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere dott. Federico Lume. Rilevato che:
1. Con avviso di accertamento n. REE030500023/2009 l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale I di Napoli, rettificava in aumento il reddito di impresa dell'anno 2005 della Palescandolo s.p.a., elevando la base imponibile dell'importo di 162.900,00 €, addebitando alla società la contabilizzazione di costi non inerenti e in specie del costo dedotto per l'acquisto, dalla Glower Place UK Limited di Londra, di supporti informatici contenenti i piani operativi di fabbricazione dei prodotti (travi saldate) e le procedure esecutive da adottare per la realizzazione delle stesse; ciò in quanto la lavorazione delle travi non era effettuata direttamente dalla società„ che svolgeva solo attività di commercializzazione delle stesse e non possedeva i macchinari necessari né disponeva di dipendenti tecnici addetti all'utilizzo delle elaborazioni informatiche; la società in questione si limitava cioè a vendere il prodotto finito, che era lavorato dalla controllata Palescandolo Lavorazioni Siderurgiche s.r.l.
2. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso e la decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, adita in appello dall'ufficio, con la sentenza n. 331/48/12, pronunciata in data 17 maggio 2012 e pubblicata in data 5 ottobre 2012.
3. Ricorre, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, l'Agenzia delle entrate, con due motivi; resiste con controricorso Palescandolo Raffaele che propone altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. r.g. n. 8 7/2013 2 Cons. esiCederico Lume Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 4 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. Considerato che:
1. In data 11 gennaio 2022 la controricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in I. 17 dicembre 2018, n. 136, relativa all'avviso di accertamento n. REE030500023/2009, indicato nel frontespizio della sentenza appellata (la n. 331/48/12, della Commissione tributaria regionale della Campania) e negli atti di causa quale oggetto della lite, unitamente a nota cori cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
2. Poiché l'istanza del contribuente e i documenti ad essa allegati non risultano notificati alla controparte, va disposto, ai sensi dell'art.372 cod. proc. civ., il rinvio della causa a nuovo ruolo onde consentire alla parte privata di procedere a detto adempimento e all'amministrazione finanziaria di eventualmente controdedurre.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo al contribuente termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica all'amministrazione finanziaria, mediante elenco, dei documenti depositati