Italian court dismisses tax appeal and remands case for expedited settlement request by taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's appeal against the regional tax commission's decision regarding disallowed computer support costs. The taxpayer subsequently requested an expedited settlement procedure, but the necessary documents were not yet notified to the opposing tax authority. Consequently, the court remanded the case to a new docket to allow the taxpayer to properly serve these documents before the matter can be resolved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 372 cod. proc. civ.: When a taxpayer requests an expedited settlement procedure but fails to notify supporting documents to the opposing party, the court must remand the case to a new docket to ensure procedural fairness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA 1pr( R,cr (,)-7c (?i4 sul ricorso iscritto al n. 8376/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - ricorrente - contro PALESCANDOLO S.P.A., in persona del I.r. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via degli Scipioni n. 267, presso l'avv. Daniela i Ciardo, unitamente avv.tilManlio Ingrosso r~ta Ferrantg, dai quale è rappresentato e difeso in forza di procura a margine del controricorso; - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 150/44/12, pronunciata in data 31 maggio 2012 e pubblicata in data 21 settembre 2012, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere dott. Federico Lume. Rilevato che:
1. Con avviso di accertamento n. REE030500023/2009 l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale I di Napoli, rettificava in aumento il reddito di impresa dell'anno 2005 della Palescandolo s.p.a., elevando la base imponibile dell'importo di 162.900,00 €, addebitando alla società la contabilizzazione di costi non inerenti e in specie del costo dedotto per l'acquisto, dalla Glower di Londra, di supporti informatici contenenti i piani operativi di fabbricazione dei prodotti (travi saldate) e le procedure esecutive da adottare per la realizzazione delle stesse; ciò in quanto la lavorazione delle travi non era effettuata direttamente dalla società che svolgeva solo attività di commercializzazione delle stesse e non possedeva i macchinari necessari né disponeva di dipendenti tecnici addetti all'utilizzo delle elaborazioni informatiche; la società in questione si limitava cioè a vendere il prodotto finito, che era lavorato dalla controllata Palescandolo Lavorazioni Siderurgiche s.r.l.
2. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso e la decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, adita in appello dall'ufficio, con la sentenza n. 150/44/12, pronunciata in data 31 maggio 2012 e pubblicata in data 21 settembre 2012.
3. Ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, l'Agenzia delle entrate, con due motivi; resiste con controricorso Palescandolo s.p.a. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 4 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. r.g. n. 8376/2013 2 Cons. e yederico Lume civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. Considerato che:
1. In data 11 gennaio 2022 la controricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in I. 17 dicembre 2018, n. 136, relativa all'avviso di accertamento n. REE030500023/2009, indicato nel frontespizio della sentenza appellata (la n. 150/44/12, della Commissione tributaria regionale della Campania) e negli atti di causa quale oggetto della lite, unitamente a nota con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
2. Poiché l'istanza del contribuente e i documenti ad essa allegati non risultano notificati alla controparte, va disposto, ai sensi dell'art.372 cod. proc. civ., il rinvio della causa a nuovo ruolo onde consentire alla parte privata di procedere a detto adempimento e all'amministrazione finanziaria di eventualmente controdedurre.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo al contribuente termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica all'amministrazione finanziaria, mediante elenco, dei documenti depositati.