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Ordinanza — n. 19073/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; tax dispute extinguished by payment plan and settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19073/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer submitted a settlement agreement and payment plan, thereby ending the subject matter of the dispute. Although the taxpayer argued for the merits of the appeal regarding tax assessments, the Court prioritized the procedural resolution achieved through the settlement. Consequently, the judgment was dismissed without examining the substantive arguments, and litigation costs were allocated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 46 d.lgs. n. 546/1992: When a taxpayer submits a settlement agreement and payment plan, the subject matter of the dispute is extinguished, leading to the termination of the proceedings without a merits decision.

Parole chiave

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tax settlement agreement extinguishment of proceedings payment plan submission cessazione materia contendere tax litigation termination contenzioso tributario arretrati d'imposta lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
civ., documentazione attestante la richiesta di definizione della presente controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, protocollata ritualmente e tempestivamente (31.5.2019) presso l'Agenzia delle Entrate, nonché il piano di pagamento da questa predisposto (con la previsione di n.
Art. 13 del d.l. n. 19 del 2020
Art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 23 comma 8-bis del d.l. n. 137 del 2020
STEFANO VISONA, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l.
Art. 378 cod. proc. civ.
137 del 2020, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dall'AVV.
art. 378 cod. proc. civ
137 del 2020, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 2.10.2020, n. 21035
115 (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 2.10.2020, n. 21035);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7641-2016 proposto da: GIANFRANCO ALBERICI (LBRGFR54B28E196L), rapp. e dif. dall'AVV. PIERGIORGIO MENCACCI, in virtù di procura in calce al ricorso nonché, in virtù di procura speciale in calce alla LaReN 20 memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'AVV. de~ rrg Ala? 2t CC?&VC j CONTUCCI,fpresso lo studio dellaic ion~ in ROMA, alla VIA MONTE SANTO, n. 2; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t. (C.F. 06363391001), dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 13, presso l'AVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rapp. e dif.; - intimata - avverso la sentenza n. 1862122115 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, nella persona del Dr. STEFANO VISONA, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dall'AVV. LDPE-N2o ~FA CONTUCCI; Considerato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide a notificare a GIANFRANCO ALBERICI un avviso di accertamento per I.R.P.E.F., I.R.A.P. ed I.V.A. relative a riprese per l'anno di imposta 2005; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma la quale, con sentenza 548/19/13, rigettò il ricorso; che GIANFRACO ALBERICI propose appello innanzi alla C.T.R. del LI 5 Lazio che, con sentenza n. A862/22/15 del 17.9.2016, rigettò il gravame e confermò la decisione impugnata ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva — (a) corretta Ila notifica dell'avviso a comparire eseguita nei confronti del contribuente, (b) corretto lo studio di settore applicato dall'Ufficio, (c) insussistente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, tanto più che il contribuente neppure in giudizio avrebbe "indicato gli specifici e concreti elementi alla stregua dei quali non sarebbero applicabili od utilizzabili gli studi di settore". che avverso la decisione della C.T.R. l'ALBERICI ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.; si è 4e_ Ric. 2016 n. 7641 sez.

ST - ud. 04-04-2022 -2- costituita, ai soli fini della partecipazione alla eventuale discussione in pubblica udienza, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che la causa è stata quindi calendarizzata per l'odierna udienza pubblica, fissata - in assenza di richiesta di trattazione in presenza - in modalità non partecipata ex art. 23, comma 8-bis del d.l. n. 137 del 2020, in prossimità della quale la parte ricorrente e la Procura Generale hanno depositato, rispettivamente, memoria ex art. 378 cod. proc civ. e conclusioni scritte; Rilevato, in via del tutto preliminare, che parte ricorrente ha depositato, in uno alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., documentazione attestante la richiesta di definizione della presente controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, protocollata ritualmente e tempestivamente (31.5.2019) presso l'Agenzia delle Entrate, nonché il piano di pagamento da questa predisposto (con la previsione di n. 20 rate) ed i modelli F24 attestanti il pagamento delle rate sinora maturate, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e, solo in subordine, affrontare il merito dei motivi di ricorso, instando per il loro accoglimento; che, alla luce di quanto precede, letti gli artt. 6 e 13 del d.l. n. 19 cit., va dunque dichiarata l'estinzione del processo, ex art 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere; che le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria, con l'ulteriore precisazione che, nel caso in esame, non trova applicazione l'art. 13, comma 1- Ric. 2016 n. 7641 sez.

ST - ud. 04-04-2022 -3- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 2.10.2020, n. 21035);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto, per le causali di cui in motivazione, il presente giudizio e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il (LO:1312022. Il Presidente Dr. Biag