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Ordinanza Interlocutoria — n. 19064/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to allow tax agency to respond to simplified settlement offer.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19064/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new hearing to allow the Tax Agency to submit counter-arguments regarding a simplified settlement offer. The Tax Agency appealed a lower court decision, while the respondent company claimed it had filed for a simplified resolution of the dispute. The court decided to pause the proceedings because the Tax Agency had not received a copy of the settlement request, necessitating time for proper procedural response.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: When a party in cassation appeals against a judgment and the opposing party claims a simplified settlement has been filed, the court must remand the case if the appellant has not been properly notified of the settlement request to ensure equal opportunity to respond.

Parole chiave

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simplified settlement offer tax agency appeal procedural remand equal opportunity to respond notification of settlement request procedura di ricupero d'imposta deduzione dal reddito procedura per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22857 -2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; 2021 - ricorrente, - 6408 contro ECO IMMOBILIARE SRL ; - intimato - avverso la sentenza n. 401/2015 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 18/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D'AURIA; udito l'Avvocato; Rilevato che la agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza della Ctr di Bologna n. 401\ 04 \15 ; che il resistente nelle more ha dichiarato di aver presentato istanza per definizione agevolata della lite; che occorre acquisire le deduzioni della Agenzia circa l'intervenuta definizione della domanda di condono , a cui non è stata trasmessa' copia dell'istanza depositata,

P.Q.M.

Il collegio rinvia a nuovo ruolo per consentire alla Agenzia di controdedurre sul punto. Roma 25 5 2021 Il presidente %14