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Ordinanza — n. 19054/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing due to lack of proof of service to the appointed lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19054/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the taxpayer failed to prove timely service of the petition to their appointed lawyer. Although personal service occurred within the year, the lack of a receipt for service to the lawyer meant the filing was untimely. The court ruled that without proof of delivery to the representative, the appeal is deemed non-existent and barred by the annual statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 149 cod. proc. civ.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the recipient of the petition is not the person to whom it was addressed, as the lack of a receipt of service renders the notification nonexistent.

Parole chiave

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inadmissible appeal service of process statute of limitations appointed lawyer proof of delivery rettifica delle detrazioni procedura di ricupero d'imposta validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 149 cod. proc. civ.
L'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è indicato come l'unico documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita.
Art. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/1973
Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrai e , affidandosi a due motivi , così sintetizzabili : violazione e \o farsa applicazione dell'art. 32 comma i fl.
Art. 39 comma 1 lett. D DPR 600/1973
2 e 7 DPR 600\1973 nonché art. 39 comma 1 lett.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
D DPr 600\73 sotto il profilo di cui all'art. 360 n.
art. 149 cod. proc. civ
L'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25552 del 27/10/2017
Consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento circa la notifica al domiciliatario , comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25552 del 27/10/2017, Rv.
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16574 del 21/07/2014
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16574 del 21/07/2014, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 1113639 del 04/06/2010
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Testo completo

NZA sul ricorso 9813/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Rizzo Vittorio - intimato - avverso la sentenza n. 30/2013 della COMM.TRIB.REG., VENETO, depositata il 26/02/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. D'AURIA GIUSEPPE Fatti di Causa La CTR di Venezia , con la sentenza n. 30 \18 \ 2013 , e depositata il 26 2 2013 , definitivamente pronunciando a seguito di appello del contribuente , annullava l'avviso di accertamento impugnato.

Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrai e , affidandosi a due motivi , così sintetizzabili : violazione e \o farsa applicazione dell'art. 32 comma i fl. 2 e 7 DPR 600\1973 nonché art. 39 comma 1 lett. D DPr 600\73 sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 cpc Violazione e \o falsa applicazione dell'art. 32 comma 1 n2 nonché dell'art. 39 comma i lett. D ) dpr 600\73 sotto il profilo dell'art 360 n3 cpc . Non si costituiva il contribuente . Ragioni della decisione Va risolta in via preliminare la questione circa la tempestività del ricorso in cassazione , a prescindere dalla costituzione del controricorrente e dalla proposizione del relativa eccezione.

Trattandosi di termine di decadenza preordinato ad assicurare la certezza e stabilità delle situazioni giuridiche cioè correlato alla tutela di interessi generali , il suo mancato rispetto è insanabile e sottratto alla disponibilità delle parti. Nel caso il ricorrente non ha prodotto alcuna ricevuta di consegna al destinatario della notifica del ricorso al domiciliatario difensore tale Bedetti Sheila res. Ad Adria via Marino Marini , ma solo una ricevuta postale da cui si evince che la notifica è avvenuta a mani della parte personalmente in data 29 8 2014 .

Per quanto riguarda la notifica al domiciliatario , questa Corte di Cassazione ha già ripetutamente affermato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. L'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è indicato come l'unico documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento circa la notifica al domiciliatario , comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25552 del 27/10/2017, Rv. 646413 - 01;

Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16574 del 21/07/2014, Rv. 632008 - 01; Sez. 2, Sentenza 11. 13639 del 04/06/2010, Rv. 613239 - Per quanto riguarda la notifica alla parte personalmente , sebbene nulla e non inesistente , comunque è avvenuta oltre il termine annuale sicchè non è possibile disporne la rinnovazione essendo scaduto il termine per impugnare e quindi formatosi il giudicato . Per quello chè qui interessa la sentenza risulta depositata il 26 2 2013 e quindi la notifica doveva avvenire ,pur considerando il termine lungo di un anno, all'epoca vigente, e i 46 giorni di sospensione dei termini nel periodo feriale , entro il 13 4 2014 e non il 29 8 2014 come si deduce da tale avviso , (raccomandata spedito il 25 8 2014 come si rileva da timbro postale il che impedisce di valutare gli effetti della scisione della notifica tra notificante e destinatario ).

Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile . P. Q.IVI La Corte dichiara inammissibi