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Ordinanza — n. 19052/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19052/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19052/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16136/2013 R.G. proposto da: ALBANESE CAR S.R.L., corrente in Solofra, via S. Andrea 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANGELO ALESSANDRO SAMMARCO e RAFFAELE TECCE, elettivamente domiciliato presso lo stesso del primo in Roma, via Monte Zebio n.43, come da procura a margine del ricorso – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, sez. 9, n. 468/9/12, depositata in data 20 dicembre 2012;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19052/2022 — snciv · Corte di Cassazione: A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 16136/2013 2.In relazione alle spese rilevato che l’esito e’ determinato da un Numero sezionale 1592/2022Numero di raccolta generale 19052/2022 evento sopravvenuto alla proposizione del ricorso le stesse vanno Data pubblicazione 13/06/2022 compensate con riferimento all’intero giudizio 3.

Parole chiave

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industria automobilistica cessazione dell'esercizio cessazione dei pagamenti abbandono del procedimento per infrazione stradale impresa in difficoltà soppressione delle prestazioni infortuni
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16136/2013 R.G. proposto da: ALBANESE CAR S.R.L., corrente in Solofra, via S. Andrea 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANGELO ALESSANDRO SAMMARCO e RAFFAELE TECCE, elettivamente domiciliato presso lo stesso del primo in Roma, via Monte Zebio n.43, come da procura a margine del ricorso – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, sez. 9, n. 468/9/12, depositata in data 20 dicembre 2012;

F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 16136/2013 Numero sezionale 1592/2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio Numero di raccolta generale 19052/2022del 4 maggio Data pubblicazione 13/06/2022 2022 dal consigliere RILEVATO CHE: 1.Con ricorso alla CTP di Avellino, la Albanese Car srl, esercente l’attività di commercio d’autoveicoli, impugnò l’avviso di accertamento che, per quanto ancora rileva, recuperava a tassazione IRES, IRAP, IVA per l’anno di imposta 2005.

La CTP adìta con sentenza n.299/2/2010 rigettava il ricorso. La contribuente appellava la decisione di primo grado e la CTR, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame. La contribuente ricorre in cassazione affidandosi a tre motivi; l’Agenzia resiste con controricorso. 2.Con memoria 10 maggio 2019 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere avendo l’Agenzia provveduto all’annullamento totale dell’iscrizione a ruolo relativamente alle cartelle oggetto di causa. Con ordinanza resa in data 15 maggio 2019 questa Corte, preso atto di non aver evidenza di alcun documento a sostegno dell’istanza suddetta, rinviava la causa “a nuovo ruolo”; 3.Con nota 28 febbraio 2022 la ricorrente rinunciava agli atti del giudizio ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ., allegando alla stessa i provvedimenti di sgravio.

CONSIDERATO CHE: 1.L’intervenuto provvedimento di sgravio (allegato alla sopra richiamata nota della ricorrente, in forma di missiva dell’agente della riscossione Equitalia Sud Spa datata 3 novembre 2015) della posizione che ha dato origine alla cartella oggetto del presente giudizio, e la successiva rinuncia al ricorso da parte del contribuente, determinano il sopravvenuto venir meno dell’interesse al ricorso, di cui all’art.100, cod. proc. civ., con conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 Numero registro generale 16136/2013 2.In relazione alle spese rilevato che l’esito e’ determinato da un Numero sezionale 1592/2022Numero di raccolta generale 19052/2022 evento sopravvenuto alla proposizione del ricorso le stesse vanno Data pubblicazione 13/06/2022 compensate con riferimento all’intero giudizio 3.

Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato P. Q. M. dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse; compensa le spese relative all’intero giudizio Così deciso in Roma, in data 4 maggio 2022 Il Presidente Roberta Crucitti F i r m a t o D a :

C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l