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Ordinanza — n. 18921/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax court ruling for failure to address partial extinction of litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18921/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had rejected the taxpayer's claim based on the administrative authority's prior objection to the admissibility of the initial filing. The taxpayer argued that the authority had actually requested the extinction of the proceedings due to the settlement of the main tax debt, leaving only a partial dispute over additional taxes. The court ruled that the lower court erred by confirming the admissibility objection without addressing the authority's explicit request for extinction and its own counterclaim for compensation, violating the principle of deciding on all claims.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When an administrative authority requests the extinction of proceedings due to the settlement of the main subject matter, the appellate court must examine this request and any counterclaims for compensation, rather than merely confirming the lower court's rejection of the initial admissibility objection.

Parole chiave

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tax appeal admissibility extinction of proceedings compensation counterclaim violation of law tax dispute resolution motivi di cassazione deduzione per autofinanziamento deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo, denunziando nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod.
Art. 360 c.p.c.
Il terzo motivo, articolato in relazione all'art. 360, primo comma, numm.
Art. 17-bis d.lgs. 546/1992
La Franchi propose istanza di reclamo-mediazione ex art. 17-bis del d.lgs.
Art. 36 d.lgs. 546/1992
Il terzo motivo, articolato in relazione all'art. 360, primo comma, numm.
Art. 61 d.lgs. 546/1992
art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo motivo, denunziando nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente formula identica doglianza con riferimento alle spese di lite, liquidate a suo carico pur in presenza di una domanda di integrale compensazione da parte dell'amministrazione appellata.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20884/2015, proposto da: FRANCHI ELISABETTA, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti CATIA MOSCONI e GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, VIA CARLO POMA N. 2 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE Cú5; >76 ,0 avverso lala sentenza n. 84/01/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PERUGIA, depositata il 2/2/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/5/2022 dal consigliere dott. Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate provvide a rettificare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 di Elisabetta Franchi, rilevando la non detraibilità - come spesa destinata al recupero del patrimonio edilizio - dei costi relativi alla costruzione di una pensilina per protezione di autovetture. Alla rettifica fece seguito la notifica alla contribuente di cartella di pagamento per il versamento rateale della maggiore IRPEF accertata. La Franchi propose istanza di reclamo-mediazione ex art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, cui fu opposto diniego; tramite l'atto di reclamo diede allora avvio al giudizio di impugnazione innanzi alla C.T.P. di Perugia, che si concluse con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa indicazione, in seno all'atto introduttivo, dell'autorità adita e delle norme asseritamente violate dall'amministrazione.

2. La sentenza fu appellata dalla contribuente, la quale rappresentò alla C.T.R. di Perugia che medio tempore era stato accolto un ricorso identico da lei presentato avverso la medesima rettifica, ma riferito all'anno di imposta 2007, e che si era conseguentemente formato il giudicato sulla detraibilità della spesa edilizia. Costituendosi nel giudizio di appello, l'amministrazione finanziaria concluse per l'estinzione parziale del giudizio quanto al recupero della detrazione per spesa edilizia con compensazione delle spese, dando atto di aver già provveduto allo sgravio della cartella emessa in relazione al relativo recupero, e rilevando che il contenzioso «resta[va] in piedi solo per il recupero dell'addizionale IRPEF, non calcolata e versata sull'imponibile al lordo della detrazione IRPEFoggetto di contestazione, e dell'imposta sostitutiva del quadro CM, opposta in compensazione dalla ricorrente".

La C.T.R. rigettò il gravame, rilevando che il giudice di primo grado aveva accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'amministrazione e che tale provvedimento «non poteva che trovare conferma»; l'appellante fu condannata al pagamento delle spese.

3. Elisabetta Franchi ha impugnato la sentenza d'appello con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e illustrato da successiva memoria. Dopo la scadenza del termine per il deposito del controricorso, l'Agenzia delle entrate ha depositato un atto con il quale ha chiesto di partecipare all'udienza di discussione. Considerato che:

1. Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. e 46 d.lgs. n. 516/1992, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello abbia deciso sull'inammissibilità dell'originario ricorso avverso l'atto di rettifica, quantunque la relativa eccezione fosse stata rinunziata dall'amministrazione, che aveva concluso per la parziale declaratoria di estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere a seguito dello sgravio della cartella impugnata. Osserva che tale statuizione si pone in contrasto con il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e non tiene conto della sopravvenuta carenza di interesse dell'amministrazione, né del proprio interesse ad opporre in compensazione il proprio credito fiscale all'eventuale residuo imponibile accertato a suo carico.

2. Con il secondo motivo, denunziando nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente formula identica doglianza con riferimento alle spese di lite, liquidate a suo carico pur in presenza di una domanda di integrale compensazione da parte dell'amministrazione appellata.

3. Il terzo motivo, articolato in relazione all'art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ., denunzia nullità della sentenza e violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4 e 61 d.lgs. n. 546/1992, per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

4. Il quarto motivo, denunziando nullità della sentenza e violazione di legge in relazione agli artt. 17-bis numm. 5, 6 e 9, e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, quantunque conforme alle indicate prescrizioni normative.

5. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. La C.T.R. ha infatti respinto il gravame sull'esclusivo presupposto, richiamato nella premessa in fatto, dell'insistenza dell'amministrazione sull'inammissibilità del ricorso originario avverso la cartella di pagamento. L'esame integrale delle conclusioni dell'Ufficio, come riportate nella parte in fatto della sentenza impugnata, evidenzia tuttavia l'erroneità di tale presupposto; l'amministrazione, infatti, aveva anzitutto chiesto che il giudizio fosse dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, eccezion fatta che per l'addizionale IRPEF e l'imposta sostitutiva, in relazione alle quali la contribuente aveva poi opposto il proprio controcredito in compensazione.

Lo stesso è a dirsi per le spese di lite, che il giudice d'appello ha posto a carico esclusivo della contribuente in assenza di domanda dell'Agenzia appellata, che aveva illustrato i presupposti perché si procedesse a compensazione integrale.La decisione della C.T.R. risulta, pertanto, adottata in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. quanto alla conferma della statuizione di primo grado; correlatamente, avendo omesso di pronunziarsi sull'unico tema dedotto in lite dalle parti, il giudice d'appello ha violato l'indicata disposizione anche sotto il profilo del dovere, che essa gli assegna, di decidere «su tutta la domanda».

6. La fondatezza dei primi due motivi comporta l'assorbimento dei restanti, l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Perugia in diversa composizione anche per le spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria region