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Decreto — n. 18919/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018 without party request.

Numero d'incarto Decreto — n. 18919/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested the hearing fixation within the statutory deadline. The plaintiff, Julian Fashion S.r.l., had filed a simplified settlement request, but the defendant, the Revenue Agency, did not contest the expiration of the term. The court ruled that the process ended automatically on December 31, 2020, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; The tax procedure is extinguished by the expiration of the term for requesting hearing fixation if neither party exercises the right to fix the hearing, unless a specific request is made to the court.

Parole chiave

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tax procedure extinction hearing fixation deadline simplified settlement request D.L. 119/2018 Art. 6 automatic process termination procedura fiscale differimento dell'imposizione accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of the Code of Civil Procedure
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16447/2018 R.G. proposto da Julian Fashion S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Puoti, con domicilio eletto in Roma, via Panama, n. 68, presso lo studio legale del suddetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e 1)f, difende; \S'32 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 3226/07/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THQ061I00505.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma. Il Presi DEPOSITATO IN CA LEWA 090, 1.3..B.1.