Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018 Article 6.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on an impositio issued in 2014, but the parties failed to utilize the simplified settlement procedure mandated by the 2018 decree. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically due to the lapse of the statutory time limit for initiating the simplified settlement request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes by expiration of the deadline for requesting the simplified settlement unless the parties request a hearing within that period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 20620/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro S.ictern. Società Impianti Diesel Elettrici Marini S.P.a, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Piciocchi, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec: pietro.piciocchi@ordineavv_genova.it in uso al predetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 02/01/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TL3032404774/2014.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 1/12022 Il Presic,ntz__ -k • • DEPOSITATO IN