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Decreto — n. 18904/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 18904/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayers failed to request a settlement within the deadline set by the 2018 tax reform law. The plaintiffs argued for a declaratory judgment of extinction, but the court found no valid request was filed before the statutory cutoff date. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the parties do not request a settlement within the prescribed term, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction settlement request deadline automatic termination costs of extinguished process tax reform 2018 procedura fiscale inoltro della dichiarazione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sens del terzo cornrna dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 9912/2018 R.G. proposto da Boxiardo Ettore Reneo, Danza Gianna e Patrizia Tamagnini, rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Pace, con domicilio eletto in Milano, corso di Porta Romana, n. 89/B, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Recionale della Licuria n. 1318/5/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n TL3011705030, TL3011905496 e TL3011905508.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pari ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a[la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 dei CI n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202C, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sens del terzo cornrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E, del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO UI CANCELLERIA Il Pre