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Decreto — n. 18891/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement procedure under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 18891/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer filed a simplified settlement request and the tax authority accepted it. The taxpayer argued for the appeal's continuation, but the court noted that no one requested the hearing within the statutory deadline set by the law. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the simplified settlement request is accepted and no party requests the hearing within the prescribed term.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified settlement procedure simplified tax definition procedural termination tax authority acceptance statutory time limit costs allocation procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, D.L. n. 119/2018
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 24449/2016 R.G. proposto da Acquagas Costruzioni Sri in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Palma, con domicilio eletto in Roma, Largo Antonio Sarti, n. 4, presso l'avv. Domenico Di Falco dello Studio Associato Capponi-Di Falco. PEC: giovanniavvpalma@pec.it ; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 2616/01/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF7030300204/2014.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 30120 22_ DEPOSITATO IN CANCI1LERJA Il Près)dee oggi, 13 G I U 2011