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Decreto — n. 18888/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax dispute dismissed as process extinguished due to failure to request settlement hearing by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 18888/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a hearing to declare the tax debt extinguished, while the tax authority did not object. The court ruled that without such a request, the procedural term expired, terminating the case and leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The process extinguishes if the parties fail to request a settlement hearing within the statutory term, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute extinguishment settlement hearing request statutory deadline failure procedural termination costs allocation rule contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10 d.l. n. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13 d.l. n. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 6951/2015 R.G. proposto da Molinari Nicola, rappresentato e difeso dagli Avv. Vincenzo Cinque e Giuseppe Russo Corvace, con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 321/11/2014, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

TI9010103825/2010 - TI9010103826/2010. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma /512022 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 1 3 61U 2022