Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018 Article 6. Parties failed to request hearing extension before December 2020. Court declared process extinct with costs on anticipator.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished due to the expiration of the deadline for simplified settlement procedures. The taxpayer and the tax authority failed to request a hearing extension before December 31, 2020, as required by Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the costs of the extinguished proceedings to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: The tax procedure for simplified settlement extinguishes automatically upon the expiration of the statutory deadline if neither party requests a hearing extension, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4960/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Fiap - Società per Azioni, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Escalar, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11, presso lo studio dello steso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 2088/13/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THH031L02509/2012.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Z t Il Presid)ent,_ DEPOSITATO IN CA BOA iLL oggi, 13 61